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| Statuti |
| Nome e sede | Art. 1 La "Federazione Svizzera della Fisioterapia per animali" anche FSFA, è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 del C.C. con sede a Steinmaur (ZH). Articolo 2 La FSFA è apolitica e aconfessionale. |
| Scopi | Art. 3 Ha come scopo principale la formazione professionale continua dei suoi membri. Difende inoltre gli interessi professionali ed economici degli stessi. Art. 4 Gli scopi che si prefigge sono:
Per realizzare i suoi obiettivi, la FSFA può aderire ad altre organizzazioni, elaborare delle convenzioni, stabilire dei regolamenti e stipulare dei contratti per i suoi membri. |
| Membri individuali e sostenitori | Art. 6 PLe persone in possesso di una formazione in fisioterapia, i veterinari o i medici con una formazione supplementare in medicina manuale, possono essere am-messi come membri attivi o passivi. I requisiti per essere accettati come membri attivi sono:
I fisioterapisti, i veterinari o i medici con complemento di formazione in meeicina manuale che non soddisfano i criteri sopra descritti, saranno considerati membri passivi. Art. 7 Le persone fisiche o le organizzazioni che desiderano sostenere gli scopi della FSFA possono essere ammessi come membri sostenitori indipendentemente dalla loro formazione professionale (veterinari, massaggiatori, ecc.) senza diritto di voto. |
| Inizio e fine dell'iscrizione | Art. 8 Le nuove iscrizioni sono fatte a titolo promissorio e devono essere convalidate dall'Assemblea generale ordinaria. Art. 9 L'adesione finisce:
I membri dimissionari o esclusi non possono far valere nessuna pretesa nei confronti della FSFA. Sono altresì tenuti a versare la totalità dell'importo della tassa sociale per tutto il periodo della loro adesione. |
| Organi | Art. 11 Gli organi della FSFA sono:
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| Durata dei mandati | Art. 12 I membri dei diversi organi sono eletti per un anno; essi sono rieleggibili. |
| Assemblea generale | Art. 13 L'assemblea generale ordinaria viene convocata una volta all'anno. La convocazione e le diverse trattande saranno inviate per iscritto dal comitato almeno tre settimane prima della data dell'assemblea. Proposte e richieste riguardanti le trattande sono da inviare per iscritto al comitato entro 10 giorni dalla data prevista per l'assemblea. Art. 14 Un'assemblea straordinaria può essere indetta dal comitato o da un quinto dei membri della FSFA. L'assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal comitato entro un mese della richiesta. |
| Maggioranza | Art. 15 Ogni assemblea debitamente convocata è secondo gli statuti abilitata a prendere delle decisioni. Art. 16 Per modificare l'ordine del giorno o le trattande non figuranti nello stesso, occorre il consenso dei due terzi dei membri presenti. Art. 17 Ogni membro dispone di un solo voto. |
| Scrutigni ed elezioni | Art. 18 Le decisioni dell'assemblea generale sono prese dalla maggioranza semplice dei membri presenti. Art. 19 La maggioranza dei due terzi dei membri è richiesta per modifiche statutarie e la dissoluzione della FSFA. In questi due casi, i punti dovranno espressamente figurare all'ordine del giorno e aggiunti alla convocazione spedita dal comitato. |
| Competenze | Art. 20 L'assemblea generale a le seguenti competenze:
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| Comitato | Art. 21 Il comitato è composto di 5 membri, di cui un(a) presidente, un(a) cassiere e un(a) segretario(a) generale. Il comitato si organizza in modo autonomo. |
| Funzioni | Art. 22 Le funzioni del comitato sono le seguenti:
La FSFA, è vincolata giuridicamente dalla firma del presidente e di un altro membro del comitato. |
| Organo di controllo | Art.24 L'organo di controllo è composto da due revisori che ogni anno verificano i rendiconto, redigono un rapporto scritto per il comitato e per assemblea. |
| Finanze | Art. 25 La FSFA si finanzia principalmente con le quote dei membri, i donazioni o lasciti, i ricavi provenienti da manifestazioni diverse Art. 26 Il patrimonio della FSFA costituisce l'unica garanzia degli obblighi della Federazione. Art.27 I conti e l'anno contabile si conformano all'anno civile. |